{"id":2,"date":"2021-11-12T08:33:19","date_gmt":"2021-11-12T08:33:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leonbattistaalberti.it\/?page_id=2"},"modified":"2021-12-12T09:00:20","modified_gmt":"2021-12-12T09:00:20","slug":"statuto-dellassociazione-leon-battista-alberti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.leonbattistaalberti.it\/?page_id=2","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Denominazione &#8211; Durata<\/strong><br>Articolo 1<br>E&#8217; costituita in Torino un&#8217;associazione culturale denominata &#8220;LEON BATTISTA ALBERTI&#8221;. L&#8217;Atto Costitutivo \u00e8 parte integrante del presente statuto, allegato in calce.<br>Articolo 2<br>L&#8217;Associazione ha sede in Torino. L&#8217;Associazione potr\u00e0 istituire sedi, succursali, filiali e rappresentanze in Italia e all&#8217;estero.<br>L&#8217;Associazione potr\u00e0 gemellarsi con altre istituzioni, ovvero rappresentarle o esserne rappresentata, sia in Italia che all&#8217;estero.<br>Articolo 3<br>La durata dell&#8217;associazione \u00e8 fissata al 31 dicembre 2050. Potr\u00e0 essere prorogata o abbreviata per deliberazione dell&#8217;assemblea dei soci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Scopo e oggetto<\/strong><br>Articolo 4<br>L&#8217;Associazione ha per oggetto la promozione di ricerche, studi, programmi e attivit\u00e0 didattiche nell&#8217;ambito culturale italiano ed europeo, in particolare sulle diverse forme di espressione artistica, di scienze umane e sociali e di formazione civica; la diffusione di dati relativi ai patrimoni materiali ed immateriali nazionali ed internazionali; l&#8217;attuazione di forme di divulgazione delle arti, degli artigianati, dei saperi e delle memorie attraverso la realizzazione, diretta o partecipata, di iniziative culturali anche in ambito scolastico; la formazione e l&#8217;aggiornamento di docenti e professionisti; la collaborazione con scuole di ogni ordine, istituti museali, ordini professionali ed enti pubblici allo scopo di potenziare e innovare le loro attivit\u00e0 istituzionali; la pubblicazione di libri, riviste e la realizzazione di produzioni audiovisive, multimediali e crossmediali con intenti pedagogici, informativi o culturali; l&#8217;ideazione e l&#8217;allestimento e la circuitazione, dirette o partecipate, di mostre e similari; l&#8217;organizzazione di meetings, conferenze e simili; pi\u00f9 in generale, ma non subordinatamente, la partecipazione e la realizzazione, diretta o partecipata, a qualsiasi tipo di iniziativa culturale.<br>Articolo 5<br>L&#8217;Associazione ricercher\u00e0, per il conseguimento delle finalit\u00e0 sociali, contatti e collegamenti con pubbliche amministrazioni, enti culturali ed altre associazioni anche di rilievo nazionale ed internazionale, istituzioni museali e organismi culturali ed accademici pubblici e privati.<br>Articolo 6<br>L&#8217;Associazione non ha finalit\u00e0 di militanza politica e non ricercher\u00e0, n\u00e9 accetter\u00e0, forme di collegamento con partiti o con organizzazioni politiche.<br>Articolo 7<br>L&#8217;Associazione non ha finalit\u00e0 di lucro. L&#8217;Associazione fonda il suo bilancio sull&#8217;apporto finanziario dei soci e dei terzi e sul risultato di gestione delle attivit\u00e0 istituzionali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Organi dell&#8217;Associazione<\/strong><br>Articolo 8<br>Sono organi dell&#8217;Associazione: l&#8217;Assemblea dei soci; il Direttivo; la Presidenza; il Segretario.<br>Articolo 9<br>Possono associarsi i cittadini europei che richiedono l&#8217;iscrizione condividendo le finalit\u00e0 dell&#8217;associazione e ne sostengono le iniziative con l&#8217;adesione annuale e con la propria attivit\u00e0. L&#8217;accettazione dell&#8217;iscrizione \u00e8 sottoposta al Direttivo e all&#8217;Assemblea dei soci.<br>I Soci deliberano le linee programmatiche dell&#8217;attivit\u00e0 in sede di assemblea ed in quella sede hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.<br>Articolo 10<br>L&#8217;Assemblea dei soci \u00e8 il massimo organo dell&#8217;Associazione, di cui regola l&#8217;attivit\u00e0; \u00e8 composta da tutti i soci ed \u00e8 retta dal principio del voto singolo.<br>Le deliberazioni dell&#8217;Assemblea sono valide quando sono approvate dalla met\u00e0 pi\u00f9 uno degli associati presenti o rappresentati con delega.<br>L&#8217;Assemblea dei soci \u00e8 convocata almeno una volta all&#8217;anno per l&#8217;approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell&#8217;esercizio finanziario. Oppure su decisione del Segretario, o su richiesta di almeno un terzo dei soci.<br>L&#8217;Assemblea ordinaria:<br>&#8211; approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attivit\u00e0;<br>&#8211; discute ed approva i programmi di attivit\u00e0;<br>&#8211; elegge tra i soci i membri del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;<br>&#8211; approva l&#8217;eventuale regolamento e le sue variazioni;<br>&#8211; delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;<br>&#8211; delibera sull&#8217;esclusione dei soci;<br>&#8211; delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;<br>&#8211; delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall&#8217;associazione stessa<br>Articolo 11<br>La qualifica di socio pu\u00f2 venir meno: per dimissioni scritte da parte del socio; per morosit\u00e0 nel versamento delle quote sociali stabilite dal Direttivo; per deliberazione motivata del Direttivo; per deliberazione dell&#8217;Assemblea dei Soci.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Articolo 12<br>Il Direttivo \u00e8 composto da un minimo di tre membri e un massimo di sette ; \u00e8 eletto dall&#8217;Assemblea dei soci. Il Direttivo dura in carica due anni e pu\u00f2 essere integrato nel corso del biennio. Il Direttivo indirizza l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;Associazione secondo le linee programmatiche dell&#8217;Assemblea dei Soci. Il direttivo pu\u00f2 cooptare membri con particolari competenze. Le cooptazioni saranno sottoposte a ratifica dell&#8217;Assemblea dei soci non appena possibile.<br>Il direttivo pu\u00f2 nominare un Presidente onorario, proponendone la ratifica all&#8217;assemblea dei soci non appena possibile.<br>Articolo 13<br>Il Presidente dell&#8217;Associazione, eletto dall&#8217;Assemblea dei Soci, dura normalmente in carica due anni e pu\u00f2 essere rieletto. Le sue indicazioni sulle tematiche culturali sono vincolanti per il Direttivo. Rappresenta l&#8217;Associazione in ambito culturale.<br>Il vice Presidente sostituisce con pieni poteri il Presidente su delega dello stesso o, in caso di sua assenza, su mandato del direttivo.<br>Il Presidente e il vice Presidente sono esclusi dalla gestione dell&#8217;associazione e mallevati da tutte le responsabilit\u00e0 inerenti.<br>Articolo 14<br>Il Segretario dell&#8217;Associazione \u00e8 eletto dall&#8217;Assemblea dei soci; dura normalmente in carica tre anni e pu\u00f2 essere rieletto.<br>Articolo 15<br>Al Segretario spetta la rappresentanza amministrativa, nonch\u00e9 il potere di firma e di rappresentanza legale dell&#8217;Associazione.<br>Il Segretario \u00e8 abilitato ad operare per conto dell&#8217;Associazione con istituti bancari, anche per quanto riguarda l&#8217;apertura di conti bancari e la gestione di linee di credito; a firmare convenzioni con enti ed organizzazioni, informandone preventivamente il Direttivo.<br>Il Segretario \u00e8 tenuto a redigere il bilancio di ogni manifestazione, quello annuale consuntivo e preventivo per ciascun anno solare. E&#8217; personalmente responsabile dei deficit di gestione non autorizzati dal Direttivo.<br>Articolo 16<br>Le cariche sociali non comportano alcuna indennit\u00e0 di carica.<br>Articolo 17<br>Le cariche sociali di presidente e di segretario sono incompatibili con incarichi dirigenziali in partiti ed organizzazioni politiche o confessionali. La compatibilit\u00e0 con cariche dirigenziali di altre associazioni deve essere sancita dal Direttivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Scioglimento &#8211; Liquidazione<\/strong><br>Articolo 18<br>Lo scioglimento dell&#8217;Associazione deve essere richiesto almeno dal 75% dei soci e richiede il voto dei 2\/3 degli aventi diritto.<br>Articolo 19<br>Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento dell&#8217;Associazione, l&#8217;Assemblea dei Soci deve determinare le modalit\u00e0 di liquidazione, nominando uno o pi\u00f9 liquidatori.<br>E&#8217; fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell&#8217;Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione senza fine di lucro e con finalit\u00e0 analoghe o ai fini di pubblica utilit\u00e0 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Norme Generali<\/strong><br>Articolo 20<br>Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi dello Stato sull&#8217;associazionismo e le leggi della Regione Piemonte sulle associazioni.<br>Articolo 21<br>Per ogni controversia \u00e8 competente inderogabilmente il Foro di Torino.<br>Articolo 22<br>Per ogni controversia interna i Soci di qualsiasi ordine e grado accettano di avvalersi dell&#8217;istituto dell&#8217;arbitrato, da affidare di comune accordo tra le parti.<br><br><strong>Norme transitorie<\/strong><br>Articolo 23<br>Il presente statuto pu\u00f2 essere modificato dalla maggioranza assoluta dell&#8217;Assemblea dei Soci e potr\u00e0 essere integrato da un regolamento interno dell&#8217;Associazione.<br>Articolo 24<br>Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile italiano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>__________________________<br>Stilato in Torino, 12 aprile 1979.<br>I Soci fondatori: proponente Roberto Tutino, Marco Basso, Enrica Biancheri, Carla Maria Brumat, Ito De Rolandis, Clara Gamba, Stefano Gamba, Luciano Gambaudo, Mauro Giardini, Dario Mazzoleni.<br><br><br>Modificato in Torino, 20 dicembre 1994.<br>Modificato in Torino, 10 gennaio 2015.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Denominazione &#8211; DurataArticolo 1E&#8217; costituita in Torino un&#8217;associazione culturale denominata &#8220;LEON BATTISTA ALBERTI&#8221;. 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