Statuto

Denominazione – Durata
Articolo 1
E’ costituita in Torino un’associazione culturale denominata “LEON BATTISTA ALBERTI”. L’Atto Costitutivo è parte integrante del presente statuto, allegato in calce.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Torino. L’Associazione potrà istituire sedi, succursali, filiali e rappresentanze in Italia e all’estero.
L’Associazione potrà gemellarsi con altre istituzioni, ovvero rappresentarle o esserne rappresentata, sia in Italia che all’estero.
Articolo 3
La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2050. Potrà essere prorogata o abbreviata per deliberazione dell’assemblea dei soci.

Scopo e oggetto
Articolo 4
L’Associazione ha per oggetto la promozione di ricerche, studi, programmi e attività didattiche nell’ambito culturale italiano ed europeo, in particolare sulle diverse forme di espressione artistica, di scienze umane e sociali e di formazione civica; la diffusione di dati relativi ai patrimoni materiali ed immateriali nazionali ed internazionali; l’attuazione di forme di divulgazione delle arti, degli artigianati, dei saperi e delle memorie attraverso la realizzazione, diretta o partecipata, di iniziative culturali anche in ambito scolastico; la formazione e l’aggiornamento di docenti e professionisti; la collaborazione con scuole di ogni ordine, istituti museali, ordini professionali ed enti pubblici allo scopo di potenziare e innovare le loro attività istituzionali; la pubblicazione di libri, riviste e la realizzazione di produzioni audiovisive, multimediali e crossmediali con intenti pedagogici, informativi o culturali; l’ideazione e l’allestimento e la circuitazione, dirette o partecipate, di mostre e similari; l’organizzazione di meetings, conferenze e simili; più in generale, ma non subordinatamente, la partecipazione e la realizzazione, diretta o partecipata, a qualsiasi tipo di iniziativa culturale.
Articolo 5
L’Associazione ricercherà, per il conseguimento delle finalità sociali, contatti e collegamenti con pubbliche amministrazioni, enti culturali ed altre associazioni anche di rilievo nazionale ed internazionale, istituzioni museali e organismi culturali ed accademici pubblici e privati.
Articolo 6
L’Associazione non ha finalità di militanza politica e non ricercherà, né accetterà, forme di collegamento con partiti o con organizzazioni politiche.
Articolo 7
L’Associazione non ha finalità di lucro. L’Associazione fonda il suo bilancio sull’apporto finanziario dei soci e dei terzi e sul risultato di gestione delle attività istituzionali.

Organi dell’Associazione
Articolo 8
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Direttivo; la Presidenza; il Segretario.
Articolo 9
Possono associarsi i cittadini europei che richiedono l’iscrizione condividendo le finalità dell’associazione e ne sostengono le iniziative con l’adesione annuale e con la propria attività. L’accettazione dell’iscrizione è sottoposta al Direttivo e all’Assemblea dei soci.
I Soci deliberano le linee programmatiche dell’attività in sede di assemblea ed in quella sede hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Articolo 10
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando sono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati con delega.
L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Oppure su decisione del Segretario, o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea ordinaria:
– approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
– discute ed approva i programmi di attività;
– elegge tra i soci i membri del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
– approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
– delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
– delibera sull’esclusione dei soci;
– delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
– delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa
Articolo 11
La qualifica di socio può venir meno: per dimissioni scritte da parte del socio; per morosità nel versamento delle quote sociali stabilite dal Direttivo; per deliberazione motivata del Direttivo; per deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 12
Il Direttivo è composto da un minimo di tre membri e un massimo di sette ; è eletto dall’Assemblea dei soci. Il Direttivo dura in carica due anni e può essere integrato nel corso del biennio. Il Direttivo indirizza l’attività dell’Associazione secondo le linee programmatiche dell’Assemblea dei Soci. Il direttivo può cooptare membri con particolari competenze. Le cooptazioni saranno sottoposte a ratifica dell’Assemblea dei soci non appena possibile.
Il direttivo può nominare un Presidente onorario, proponendone la ratifica all’assemblea dei soci non appena possibile.
Articolo 13
Il Presidente dell’Associazione, eletto dall’Assemblea dei Soci, dura normalmente in carica due anni e può essere rieletto. Le sue indicazioni sulle tematiche culturali sono vincolanti per il Direttivo. Rappresenta l’Associazione in ambito culturale.
Il vice Presidente sostituisce con pieni poteri il Presidente su delega dello stesso o, in caso di sua assenza, su mandato del direttivo.
Il Presidente e il vice Presidente sono esclusi dalla gestione dell’associazione e mallevati da tutte le responsabilità inerenti.
Articolo 14
Il Segretario dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci; dura normalmente in carica tre anni e può essere rieletto.
Articolo 15
Al Segretario spetta la rappresentanza amministrativa, nonché il potere di firma e di rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Segretario è abilitato ad operare per conto dell’Associazione con istituti bancari, anche per quanto riguarda l’apertura di conti bancari e la gestione di linee di credito; a firmare convenzioni con enti ed organizzazioni, informandone preventivamente il Direttivo.
Il Segretario è tenuto a redigere il bilancio di ogni manifestazione, quello annuale consuntivo e preventivo per ciascun anno solare. E’ personalmente responsabile dei deficit di gestione non autorizzati dal Direttivo.
Articolo 16
Le cariche sociali non comportano alcuna indennità di carica.
Articolo 17
Le cariche sociali di presidente e di segretario sono incompatibili con incarichi dirigenziali in partiti ed organizzazioni politiche o confessionali. La compatibilità con cariche dirigenziali di altre associazioni deve essere sancita dal Direttivo.

Scioglimento – Liquidazione
Articolo 18
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere richiesto almeno dal 75% dei soci e richiede il voto dei 2/3 degli aventi diritto.
Articolo 19
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci deve determinare le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione senza fine di lucro e con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme Generali
Articolo 20
Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi dello Stato sull’associazionismo e le leggi della Regione Piemonte sulle associazioni.
Articolo 21
Per ogni controversia è competente inderogabilmente il Foro di Torino.
Articolo 22
Per ogni controversia interna i Soci di qualsiasi ordine e grado accettano di avvalersi dell’istituto dell’arbitrato, da affidare di comune accordo tra le parti.

Norme transitorie
Articolo 23
Il presente statuto può essere modificato dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Soci e potrà essere integrato da un regolamento interno dell’Associazione.
Articolo 24
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile italiano.


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Stilato in Torino, 12 aprile 1979.
I Soci fondatori: proponente Roberto Tutino, Marco Basso, Enrica Biancheri, Carla Maria Brumat, Ito De Rolandis, Clara Gamba, Stefano Gamba, Luciano Gambaudo, Mauro Giardini, Dario Mazzoleni.


Modificato in Torino, 20 dicembre 1994.
Modificato in Torino, 10 gennaio 2015.